Art. 67.
(Personale del collegio nazionale e dei collegi regionali).

      1. Il consiglio del collegio nazionale ed i consigli dei collegi regionali provvedono al personale dipendente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Al personale in questione si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per gli enti di diritto pubblico non economici. Nella fase transitoria ciascun collegio regionale provvede a reclutare il personale, secondo l'ordine di anzianità pregressa, tra i dipendenti dei collegi provinciali previa accettazione del personale stesso. Al personale in esubero è applicata la normativa vigente sul collocamento del lavoro.